Nuovo regime dei contribuenti minimi (2012)

di Roberto Pasquini - Gioacchino Pantoni - Claudio Sabbatini

Con il Provv. Ag. Entrate 22.12.2011, n. 185820 (di seguito il Provvedimento) sono state dettate le regole di funzionamento del nuovo regime dei minimi. Come noto, dallo 01.01.2012 è in vigore il regime dei minimi previsto dall’art. 27, cc. 1 e 2, D.L.
6.7.2011, n. 98 (Manovra correttiva) che sostituisce quello, in vigore dal 2008, introdotto dall’art. 1, c. 96-117, L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
La novella legislativa è stata dettata dalla necessità di limitare l’accesso di un regime di favore a taluni contribuenti marginali, a rischio di esclusione dal mondo del lavoro, come giovani e disoccupati. Come si evince dalla rubrica dell’art. 27 menzionato, le disposizioni in commento sono finalizzate a disciplinare un “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Ciò spiega perché i requisiti di accesso al nuovo regime sono molto più stringenti di quello precedente. Si calcola che meno del 10%, forse solo il 4 o 5%, dei contribuenti minimi ex L. 244/2007 potranno avvalersi del nuovo istituto.

Tra le differenze più significative rispetto al vecchio regime dei minimi ricordiamo:
- la durata limitata del regime. Questo è applicabile, per le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi (ovvero, anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni). In via transitoria è previsto che la nuova attività deve essere iniziata dall’1.1.2008;
- le ulteriori 3 condizioni (che si aggiungono a quelle già previste nel precedente regime) per l’accesso al regime, ossia:

a) il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa l’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio;

c) nell’ipotesi in cui l’attività costituisca proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a € 30.000;

- la misura dell’imposta sostitutiva che colpisce il reddito prodotto è fissata nella misura del 5% (in luogo della precedente, fissata nella misura del 20%).

Ritenuta d’acconto. Il punto 5.1 del Provvedimento prevede che il reddito, determinato secondo le regole stabilite per il vecchio regime dei minimi, vada assoggettato all’imposta sostitutiva del 5%. Data l’esiguità del prelievo, viene stabilito che al pagamento dei compensi/corrispettivi non si debba applicare la ritenuta d’acconto, in modo da evitare l’insorgere di crediti d’imposta strutturali.
A tal fine è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione2 dalla quale risulti che i compensi/corrispettivi concorrono a formare un reddito di lavoro autonomo (generalmente assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%) o d’impresa (come
nel caso di ricavi per intermediazioni assoggettati a ritenuta d’acconto) già assoggettato ad imposta sostitutiva.
Considerato che la citata disposizione decorre dallo 01.01.2012, si ritiene che sui corrispettivi fatturati entro il 31.12.2011 ed incassati successivamente non debba essere applicata la ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Un caso particolare è rappresentato dai pagamenti effettuati a fine anno 2011 e ricevuti dal beneficiario i primi giorni del 2012: in questo caso il cliente ha correttamente effettuato la ritenuta all’atto del pagamento. Stante l’applicazione del
principio di cassa, il fornitore (soggetto minimo) si troverà a dover includere l’incasso nel reddito 2012; si ritiene che all’imposta sostitutiva dovuta (nella misura del 5% del reddito) possa essere scomputata la ritenuta d’acconto subita, come già disposto, per i vecchi minimi, dall’art. 6, D.M. 2.1.2008.


Regime dei contribuenti minimi 2008

Il nostro consulente fiscale Dott. Luca Biasioli ci informa:

L’entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, ed in particolare i commi da 96 a 117 art. 1, disciplinano l’introduzione di un nuovo regime contabile, il cosiddetto “Regime dei contribuenti minimi”.

1.1 APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME

Il Regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello stato, esercenti attività professionali, di impresa o artistiche in genere, che nell’anno solare precedente (2007) hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000,00 Euro. Rientrano in questo regime quindi sia i professionisti che titolari di imprese individuali.

1.2 SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse in via generale tutte le società, siano esse costituite sotto forma di società di persone o società di capitali.
Sono inoltre escluse le seguenti tipologie:
- contribuenti che effettuano operazioni di cessione all’esportazione o assimilate;
- contribuenti che hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, collaboratori anche a progetto o co.co.co..
- professionisti/imprenditori che hanno partecipazioni in società di persone, di capitali o associazioni professionali;
- professionisti/imprenditori che hanno versato importi sotto forma di utili di partecipazione ad associati (con apporto costituito dal loro solo lavoro) e hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e/o leasing, nel triennio solare precedente per un ammontare superiore a € 15.000;
- contribuenti che si avvalgono di speciali regimi Iva (i produttori agricoli, editori, agenzie di viaggio, gestione di servizi di telefonia, commercio di fiammiferi, vendita a domicilio, rivendita di beni usati ed infine case d’aste)

2.1 SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E DICHIARATIVE AI FINI IVA

Ai sensi del comma 109, art. 1 legge finanziaria 2008, i soggetti che decideranno di applicare il nuovo regime contabile sono esonerati dai seguenti obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972 ed in particolare:
- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale iva;
- compilazione ed invio degli elenchi clienti/fornitori.
Restano in generale solo i seguenti obblighi da rispettare:
- obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- obbligo di integrare la fattura relativa ad acquisti intracomunitari;
- obbligo del versamento dell’imposta di cui al punto al punto precedente;
- obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat.

2.2 ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI DETRAZIONE

I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto alla detrazione d’imposta (Iva) assolta sui loro acquisti professionali/impresa, sia se l’acquisto è avvenuto in Italia o Europa, sia se è avvenuto attraverso importazioni dall’estero.
L’applicazione del nuovo regime comporta anche la rettifica dell’Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime normale ai sensi dell’art. 19 bis 2, dpr 633/1972.

3.1 SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E DICHIARATIVE AI FINI IRPEF

I contribuenti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili come già visto ai fini Iva. Inoltre i contribuenti non saranno soggetti né agli Studi di Settore né ai parametri.
Gli unici obblighi da rispettare sono i seguenti:
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- tenere uno o più conti corrente adibiti ad esclusivo uso professionale/imprenditoriale nel quale far confluire obbligatoriamente le somme riscosse dall’esercizio della propria attività lavorativa;
- obbligo per i compensi in denaro ricevuti nell’esercizio di arti e professioni di essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici per importi superiori a Euro 1.000,00 (dal 1° Luglio 2008 il limite scenderà a Euro 500,00).

3.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF

Ai fini delle imposte sul reddito, il contribuente pagherà un’imposta sostitutiva dell’irpef, applicando l’aliquota fissa del 20% al reddito imponibile.
Questo sarà costituito dalla differenza tra i ricavi (o compensi) percepiti nell’anno e le spese sostenute per produrli nello stesso periodo, tenendo conto anche delle eventuali plusvalenze/minusvalenze dei beni relativi all’attività e della deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori.

3.3 ESENZIONE TOTALE AI FINI IRAP

La normativa contenuta nell’articolo 104 della legge finanziaria 2008 prevede che i contribuenti che decideranno di applicare il nuovo regime contabile saranno esentati dall’obbligo sia dichiarativo che di liquidazione dell’I.R.A.P..

4.1 DECADENZA DAL REGIME

Nel momento in cui vengono a mancare uno o piu’ dei presupposti o delle condizioni soprariportate, il regime cessa la sua efficacia, ma solo dall’anno successivo. (ad esempio se si dovesse fatturare piu’ dei 30.000,00 Euro previsti ma non piu’ di 45.000,00 si uscirebbe dal regime ritornando al regime ordinario solo dall’annualità successiva al superamento).
Tuttavia nel caso in cui i ricavi o i compensi superino di oltre il 50% il limite di 30.000,00 Euro (45.000,00 Euro) il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento.

4.2 SANZIONI

Il Ddl prevede che, per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie norme in materia di imposte dirette, indirette, iva ed irap. Viene inoltre previsto, in caso di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime contabile in oggetto, una sanzione aggiuntiva; se infatti il reddito accertato supera del 10% o piu’ il reddito dichiarato le sanzioni previste sono aumentate del 10%.

4.3 REGIMI IVA SOPPRESSI

L’introduzione del nuovo regime prevede anche la soppressione di altri regimi di favore; in particolare viene prevista l?abrogazione dei seguenti regimi: - contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis Dpr. 633/1972);
- regime dell’attività marginale ( art. 14 legge 388/2000);
- regime super-semplificato ( art. 3 legge 662/1996).

IMPORTANTE:

Nel caso doveste decidere di optare per questo particolare regime contabile dovete ricordare che nelle fatture emesse dal 1° Gennaio 2008 non dovrà essere addebitata l’Iva riportando la seguente dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1 comma 100 legge finanziaria 2008.


Norma elenco clienti fornitori

Il nostro consulente fiscale Dott. Luca Biasioli ci informa:

L'art. 37, commi 8 e 9, DL n. 223/2006 reintroduce, a decorrere dal 2006, l'obbligo da parte dei titolari di partita IVA di presentare gli elenchi dei clienti e dei fornitori. Tale adempimento, già previsto in passato, era stato abrogato nel 1994 dal c.d. "Decreto Tremonti".
Il citato articolo dispone che "entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA.…"

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione degli elenchi i titolari di partita IVA. L'obbligo in esame interessa quindi tutti i soggetti passivi IVA, senza alcuna limitazione in ordine all'ammontare del volume d'affari realizzato e alla modalità di determinazione dell'imposta.

CONTENUTO DEGLI ELENCHI

Gli elenchi in esame devono contenere i dati:
1- dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture (clienti) con riferimento al 2006; il comma 9 prevede che nell'elenco dei clienti siano ricompresi esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA. Di conseguenza non dovranno essere riportati i dati relativi ai clienti "privati".
2- dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori). Come specificato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 04.08.2006, risultano pertanto esclusi i dati riferiti agli acquisti di beni ovvero alle prestazioni di servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.
Gli elenchi in esame devono contenere i seguenti dati:
1- Generalità del cliente / fornitore
2- Codice fiscale
3- Ammontare complessivo delle operazioni effettuate
4- Ammontare delle operazioni imponibili e dell'IVA
5- Ammontare delle operazioni non imponibili
6- Ammontare delle operazioni esenti

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI

I "nuovi" elenchi devono essere presentati all'Agenzia delle Entrate:
- esclusivamente in via telematica
- entro 60 giorni dal termine stabilito per la presentazione della Comunicazione dati IVA.
Con riferimento al 2006 gli elenchi dovranno essere inviati all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2007 (il 29.4 cade di domenica).

COME ADEGUARSI ALLA NOVITÀ

A seguito dell'entrata in vigore del sopra citato decreto, sarà necessario seguire alcune regole nella fase di emissione del documento contabile (fattura o ricevuta) e di ricevimento dello stesso da parte di fornitori:
- Assicurarsi che nel documento emesso (Clienti) o ricevuto (Fornitori) siano presenti: NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE SOCIALE, PARTITA IVA, CODICE FISCALE ed INDIRIZZO;
- Nel caso di fatturazione effettuata a mano, riportare i sopradescritti elementi in STAMPATELLO e comunque sempre leggibili.
ATTENZIONE:
- Assicurarsi che nella ricezione di fatture emesse da ditte individuali sia presente sia il numero di partita iva sia il codice fiscale.
- A partire dal 1/01/2007 l'obbligo è esteso anche alle prestazioni effettuate nei confronti dei privati, le cui ricevute devono contenere NOME, COGNOME, CITTA', DATA DI NASCITA, INDIRIZZO, CODICE FISCALE, AMMONTARE COMPLESSIVO PRESTAZIONI EFFETTUATE, ed essere redatte meccanograficamente (è accettata anche la scrittura in STAMPATELLO LEGGIBILE).

POSSIBILI SANZIONI

Per effetto della modifica del comma 6 dell'art. 8-bis, DPR n. 322/98, nell'ipotesi di omessa presentazione degli elenchi, nonché di invio degli stessi con dati falsi o incompleti, si estendono le sanzioni già previste per la Comunicazione dati IVA ossia da € 258 a € 2.065. Come precisato nella citata Circolare n. 28/E, le violazioni relative agli elenchi sono regolarizzabili mediante ravvedimento operoso.


Nuovi adempimenti contabili esercenti arti e professioni

Il nuovo decreto di Visco (articolo n. 35, comma 12 , del decreto legge 223/06), introduce importanti modifiche alle modalità di tenuta di scritture contabili per tutti i contribuenti titolari di partita Iva (ditte individuali, professionisti, società di persone e capitali).

Più precisamente il suddetto articolo impone i seguenti obblighi contabili:

  • Tenuta di almeno un conto corrente bancario o postale, da utilizzarsi per la gestione dell’attività di lavoro autonomo o professionale.

Su tale conto devono evidenziarsi obbligatoriamente:

a) i corrispettivi e i compensi comunque riscossi nella propria attività

b) i pagamenti di tutte le spese inerenti l’attività svolta

I compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari rintracciabili (gli assegni non trasferibili, i bonifici, le altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico) e non più in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 1.000 Euro (nuovo comma 4 dell’art. 19 del DPR n. 600 del 1973).

PRECISAZIONI

Il decreto legge, così come emanato, non pone, in realtà, un obbligo di tenuta di appositi conti correnti bancari o postali dedicati esclusivamente all’attività professionale. Richiede, invece, semplicemente l’obbligo di un conto sul quale devono affluire incassi e pagamenti. Nulla vieta quindi che nel medesimo conto corrente vengano effettuate operazioni inerenti a esigenze personali o comunque extra professionali del lavoratore autonomo.

La norma in oggetto non va interpretata rigidamente; essa vuole solo significare che le somme per effettuare i pagamenti professionali o aziendali devono essere attinte dal conto. Ciò significa che ad un determinato prelievo in contanti per esigenze professionali o aziendali dovrà far seguito (anche dopo alcuni giorni) un pagamento in contanti da ricondurre al prelevamento stesso.

ATTENZIONE: con questo sistema (solo un conto corrente adibito sia ad attività lavorativa sia alla sfera personale), tuttavia, occorre dare giustificazione di tutti i prelevamenti effettuati a titolo personale tramite i relativi documenti (ad esempio ritiro Euro 200 al bancomat per spese personali e devo conservare lo scontrino fiscale rilasciato dal supermercato per euro 50, biglietti del cinema per euro 20, ricevuta del ristorante per euro 100, ricevuta fiscale del parrucchiere per euro 30 ecc.).

CONSIGLIO: appare preferibile, dunque, possedere accanto al conto dedicato all’attività professionale un conto corrente personale cui far affluire per giroconto le somme che si decide di dedicare per le spese quotidiane.


Nuovo concordato preventivo

Come forse avrete avuto modo di apprendere, la finanziaria 2005 contiene, tra le altre disposizioni di natura fiscale, la previsione di un nuovo concordato preventivo su base triennale denominato "Pianificazione Fiscale Concordata".

A chi è rivolto

Tale istituto, che dovrebbe esplicare i propri effetti dal periodo d'imposta in corso al primo gennaio, sarà destinato a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa e arti o professioni; ne restano invece esclusi i soggetti che:

  • si siano avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;
  • non erano in attività al 1° gennaio 2002;
  • hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;
  • non hanno presentato la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta 2002 e 2003;
  • nel periodo d'imposta 2003 erano esclusi dal meccanismo degli studi di settore;
  • al 1° gennaio 2004 svolgevano un'attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002/2003;
  • hanno omesso di dichiarare il reddito di impresa, di presentare la dichiarazione annuale IVA o di comunicare i dati relativi agli studi di settore per almeno uno dei periodi di imposta 2002/2003.

In cosa consiste

Con questo istituto occorre definire per un triennio, a partire dal 2005, il proprio reddito caratteristico (quindi al netto delle componenti straordinarie), dichiarando ricavi congrui ai fini degli studi di settore.

I vantaggi sono:

  • la copertura dagli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi;
  • la parziale copertura di quelli Iva;
  • aliquota marginale applicabile ai fini dell'Ire, nonché quella applicabile ai fini Ires, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;
  • è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

Diversamente dalla precedente versione l'adesione alla pianificazione fiscale concordata non consente l'eliminazione degli scontrini fiscali.

Inoltre l'Amministrazione applicherà una maggiorazione del 3% se il contribuente effettua un adeguamento superiore al 10% direttamente in dichiarazione.

Come funziona

L'agenzia delle Entrate contatterà personalmente il contribuente tramite una proposta di concordato individuale, sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

E' importante sottolineare che la base che l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per il calcolo della proposta sarà assunta dalle annualità piu' recenti (anni 2002 e 2003).

Se le cifre riportate nella proposta sono per Voi vantaggiose e vi è quindi interesse ad accettarla, bisognerà inviare una adesione entro e non oltre 60 giorni!

Se, diversamente, la suddetta proposta non dovesse essere conveniente è comunque possibile inviare una certificazione contenente informazioni ed elementi strutturali dell'attività svolta non conosciuti al Fisco o divergenti rispetto al passato.

In questo modo sarà possibile ottenere una riformulazione della proposta sulle basi dei dati corrispondenti alle reali caratteristiche dell'attività.

In caso di inosservanza dei patti

Se il contribuente non raggiunge l'ammontare del "reddito concordato", dovrà adeguare l'imponibile fino a tale minimo pianificato.

Il mancato adeguamento, invece, da evidenziare obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi, consentirà all'Agenzia delle Entrate di procedere ad accertamento parziale in ragione del reddito "concordato" (imposte sui redditi) e sul volume (Iva). In caso d'accadimenti straordinari e imprevedibili troverà applicazione il procedimento di accertamento con adesione.

In conclusione è bene ricordare che dei benefici di cui sopra non potranno usufruire i soggetti nei cui confronti viene accertata l'emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.